Valutazione del rischio incendio

Valutazione effettuata in conformità alla normativa vigente e redazione del DVR specifico.

Una foto di una uscita di emergenza.

Dopo l'abrogazione del longevo DM 10/03/1998, la valutazione del rischio incendio deve essere fatta secondo il nuovo DM 03/09/2021. Per chi avesse in precedenza già provveduto a effettuare la valutazione con il DM 10/03/1998, se non si sono verificate significative modifiche inerente al rischio incendio, continua a rimanere valida detta valutazione. All'aggiornamento del DVR specifico si utilizzerà il nuovo DM.

In merito al rischio incendio, il Testo Unico della Sicurezza dispone:

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 139/2006 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti a individuare:

1. misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi
2. misure precauzionali di esercizio
D.Lgs. 81/2008, art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2
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Il nuovo DM 03/09/2021 riporta quindi i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro e si differenzia dal predecessore distinguendo i luoghi di lavoro in due tipologie:

Fatte le prime considerazioni per identificare in quale rischio si rientra, si procede con la valutazione vera e propria. Se i luoghi rientrano nel rischio basso, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati all'interno dell'allegato del medesimo DM che per questo motivo prende il nome di 'Mini Codice'.

Se invece i luoghi non rientrano nel rischio basso allora c'è da applicarsi molto di più perché i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel DM 03/08/2015. Se (forse) in qualche modo l'allegato del mini codice tenta di "semplificare" la valutazione per i luoghi a rischio basso, nel caso di luoghi a rischio non basso, non ci sarà nessuna semplificazione rendendo così il lavoro molto più oneroso.

Per tutti i luoghi di lavoro, la valutazione del rischio incendio dovrà contenere (almeno) i seguenti punti all'interno del DVR specifico:

Come si può evincere dall'ultimo punto dell'elenco che precede, nel caso di luoghi a rischio non basso, si dovranno tenere in considerazione eventuali attività soggette (ricomprese nell'elenco del DPR 151/2011, Allegato I) che sono regolate da dedicate regole tecniche verticali (RTV).

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